LA NORMATIVA IN ITALIA E ALL’ESTERO
Stralcio del capitolo 5 del libro “La Piscina Naturale” di Maurizio e Claudio Vegini – Sistemi editoriali 2011
Ad oggi sono state costruite 9 piscine naturali comunali (5 in provincia di Bolzano, 1 in provincia di Vicenza, 1 in provincia di Trento e 1 in provincia di Varese, 1 in provincia di Pisa). A queste si devono aggiungere le numerose alberghiere soprattutto in provincia di Bolzano e agrituristiche concentrate quasi esclusivamente in Umbria e Toscana.
In nord-centro Europa il numero delle piscine pubbliche è nettamente superiore. Si pensi che nel 2005 sono state censite 56 piscine naturali comunali nella sola Germania.
In Italia non esiste una normativa specifica che regolamenti la costruzione e la gestione delle piscine naturali pubbliche e il problema non è mai stato affrontato in modo risolutivo dal Ministero della Salute. I vari funzionari delle aziende sanitarie provinciali, che sono stati chiamati a esprimere un parere in merito alla richiesta di costruzione, hanno utilizzato in modo discrezionale le leggi italiane esistenti, che non sono specifiche per questa realtà; esse sono:
- Il Decreto del 30 marzo 2010 “Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l’attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione”. Questo nuovo regolamento è quindi entrato in vigore con la primavera 2010 e sostituisce il DPR 8 giugno 1982, n° 470 “Attuazione della direttiva n° 76/160/CEE relativa alla qualità delle acque di balneazione”
- L’Accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2003, relativo alla regolamentazione delle piscine tradizionali, che nella tabella A “Requisiti dell’acqua in immissione e contenuta in vasca” individua i parametri chimici e microbiologici che devono essere rispettati.
La richiesta di autorizzazione sanitaria deve essere effettuata solo per la costruzione delle piscine naturali ad uso pubblico.
L’articolo 2.2 capo ‘a’ dell’Accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2003 definisce:
- a) piscine di proprietà pubblica o privata, destinate ad un’utenza pubblica.
Questa categoria comprende le seguenti tipologie di piscine le cui caratteristiche strutturali e gestionali specifiche sono definite da ciascuna regione: - a1 piscine pubbliche (quali ad esempio le piscine comunali)
- a2 piscine ad uso collettivo: sono quelle inserite in strutture già adibite, in via principale, ad altre attività ricettive (alberghi, camping, complessi ricettivi e simili) nonché quelle al servizio di collettività, palestre o simili, accessibili ai soli ospiti, clienti, soci della struttura stessa.
- a3 gli impianti finalizzati al gioco acquatico
Strutture e Sicurezza
Per quanto riguarda la dotazione di strutture a servizio degli utenti e gli strumenti per garantire la loro incolumità, è fuori discussione che la piscina naturale debba essere equiparata a una tradizionale e quindi vanno applicate le norme che ogni Regione ha emanato in attuazione dell’Accordo Stato-Regioni del 2003. È per questo che, in tutte le piscine naturali pubbliche esistenti, sono presenti il servizio di vigilanza, le docce, gli spogliatoi e i servizi igienici. Fa eccezione la vaschetta lavapiedi prima di entrare in vasca, in quanto di dubbio significato. Curiosa l’indicazione riportata in doppia lingua sul cartello posto all’ingresso dell’impianto pubblico del comune di Luson (BZ) : “Ingresso gratuito. Questo laghetto non è una piscina! L’uso del luogo e delle attrezzature è permesso solo sotto la propria responsabilità! Non è una piscina, non ci sono nessun bagnino e nessun guardiano!”.
Proprio per le loro caratteristiche, le piscine naturali sono una realtà che sta a cavallo tra quella tradizionale, in quanto bacino artificiale di balneazione con acqua sanificata grazie all’uso di sostanze sterilizzanti, e i laghi naturali, la cui balneabilità è permessa grazie ai processi naturali di fito e biodepurazione. Dato che le piscine naturali sono dei laghi in miniatura, con processi di depurazione analoghi, si propone in via provvisoria l’utilizzo del decreto legislativo 30 maggio 2008 sulle acque naturali per gli aspetti igienico-sanitari e dei vari decreti attuativi a livello regionale dell’Accordo Stato-Regioni del 2003 per gli aspetti costruttivi e gestionali. Questa ipotesi è suffragata dal confronto con la normativa specifica europea che fissa parametri microbiologici vicini a quelli del nostro decreto. È impensabile l’utilizzo della normativa sulle piscine tradizionali in quanto la presenza all’interno di terreno agrario, di sabbie, ghiaie e di una filtrazione naturale (non di una sterilizzazione), non permette di raggiungere i valori di sterilità microbiologica richiesta alle acque delle piscine tradizionali con cloro.
La più significativa serie storica di analisi periodiche sulle acque di piscine naturali è stata elaborata dalla provincia di Bolzano che con le sue 5 piscine naturali comunali (Campo Tures – 1996, Corvara – 1997, Luson – 2003, Dobbiaco – 2008, Gargazzone – 2010) e le numerosissime alberghiere e agrituristiche, nella maggior parte dei casi attestano il rispetto dei parametri fissati dal DPR 470/82 prima e del D.L. 30 maggio 2008 poi. Questa situazione è anche merito della frequenza dei controlli effettuati dall’agenzia per l’ambiente di Bolzano e della sollecitudine con la quale i gestori hanno sempre reagito nei pochi casi di sforamento dei parametri.
Proprio per il grande interesse che le piscine naturali rappresentano in questa realtà, la Provincia di Bolzano e l’Azienda Sanitaria Locale hanno elaborato nel 2011 una direttiva dal titolo: Linee guida sulle caratteristiche di qualità dell’acqua, la vigilanza e la gestione delle piscine naturali pubbliche.
Come si evince dalla tabella 1 i parametri di riferimento delle varie normative europee relative alle piscine naturali pubbliche fissano valori nettamente inferiori a quelli delle acque naturali interne definite dal nostro recente decreto legislativo.
La tabella 1 mostra le varie normative europee a confronto.
TABELLA n° 1 – Parametri igienico-microbiologici nelle varie normative europee
Tabella Parametri-igienico-microbiologici
Specifiche:
RW valore di riferimento
GW valore limite
ufc: Unità Formanti Colonia
* viene applicata una funzione matematica:
N=1/K(Vt + Vf + A.q)[persone/g]
N = numero di ospiti presunti
K = fattore di diluizione a persona in m3/persona (K = 10)
Vt = volume d’acqua dell’area di balneazione che deve essere rigenerata almeno una volta al giorno (m3/giorno)
Vf = immissione d’acqua giornaliera in m3/giorno per evaporazione
A = superficie dell’area di rigenerazione in m2
q = immissione di acqua nuova nella zona di rigenerazione in m3/m2 al giorno (Vt/A)
g = giorno